Arbitro Bancario Finanziario: quando utilizzarlo?

Gentile Avvocato, sono un commerciante, ed il 10 luglio scorso ho presentato un
reclamo scritto alla mia banca presso la quale sono un cliente storico, per una vicenda subita il 30 giugno, pochi giorni prima. Dopo 40 giorni dal mio istituto ho ricevuto una risposta scritta insoddisfacente e generica. Posso ricorrere all' Arbitro Bancario (Abf) evitando così il tribunale ordinario? Ringrazio in anticipo per la risposta.
Sergio – Nogara


La risposta al quesito posto è affermativa, a patto che ricorrano le seguenti condizioni:

  • ​la controversia deve riguardare operazioni e servizi bancari o finanziari e la richiesta economica nei confronti della banca deve essere contenuta entro il valore massimo di E. 200.000; invece, non esistono limiti di valore se viene richiesto l’accertamento di diritti o obblighi.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema alternativo di risoluzione delle
controversie, più semplice rapido ed economico rispetto al giudice ordinario.
L’ABF inoltre è un organismo indipendente ed imparziale nello svolgimento dei suoi
compiti e funzioni.

La procedura si attiva, a seguito di un reclamo scritto alla banca con esito
insoddisfacente, mediante un ricorso proponibile in forma telematica, attraverso il
portale accessibile dal sito del medesimo organismo.
Detto ricorso è deciso dall’Arbitro sulla base della documentazione scritta fornita dalle
parti e secondo diritto.

Le decisioni non sono obbligatorie per l’intermediario, tuttavia, esercitano una forte
“moral suasion” in quanto l’eventuale inadempimento della banca a quanto prescritto
dall’Autorità viene reso pubblico sul sito istituzionale dell’ABF.


Avv. A. Rossato

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