É possibile cambiare il nome?

Il nostro ordinamento prevede e disciplina la possibilità, per i cittadini italiani, di modificare il nome e cognome e di aggiungere al proprio un nuovo nome o cognome (D.P.R. n. 396/2000).

Trattasi di un interesse legittimo della persona che può ricevere tutela e realizzazione attraverso e a seguito del vaglio positivo dell’autorità amministrativa.
Si potrebbe pensare ad una procedura complessa ma in realtà l’iter da seguire è chiaro e abbastanza semplice, neppure di lunga durata.

Ovviamente, la richiesta deve rivestire carattere di eccezionalità, essere giustificata da motivazioni importanti, non futili, supportata da adeguata documentazione.
Tale istanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza; l’autorità, svolta un’istruttoria preliminare e valutata la meritevolezza della richiesta, ordina l’affissione di un avviso (contenente un sunto della domanda) presso l’albo pretorio del comune di competenza. Tale affissione deve avere una durata di trenta giorni ed è finalizzata a consentire eventuali opposizioni da parte di chi vi ha interesse. Successivamente, il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni ed esaminate eventuali opposizioni, autorizza con decreto il cambio del nome o del cognome.

Il provvedimento prefettizio acquista efficacia solo a seguito delle prescritte annotazioni a margine dell’atto di nascita, dell’atto di matrimonio e degli atti di nascita dei discendenti, da eseguirsi su richiesta dell’interessato.
Ovviamente, con il buon esito della procedura, vanno cambiati anche tutti i documenti personali.

Hai bisogno di una consulenza?

Contattami al numero