È bene premettere che ogni persona risponde dei debiti contratti con tutti i propri beni. Il creditore, che non ha ricevuto il pagamento spettantegli alla scadenza prevista, deve munirsi di un titolo esecutivo: sostanzialmente, un atto che accerti l’esistenza di un credito determinato nel suo ammontare ed esigibile, ad es. una sentenza di condanna o diverso provvedimento giudiziario, un assegno o una cambiale insoluta o altro atto cui la legge riconosca tale efficacia. Il pignoramento poi può assumere diverse forme, a seconda del suo oggetto: può aggredire beni mobili, veicoli, crediti e depositi bancari, immobili.
Previa notifica al debitore di un atto di intimazione (atto di precetto) è poi possibile procedere al pignoramento, che consente la soddisfazione coattiva del credito, in mancanza di pagamento spontaneo.
Il pignoramento presso terzi colpisce, appunto, i crediti del debitore verso terzi (emolumenti, corrispettivi e depositi bancari), che vengono assegnati in pagamento al creditore pignorante.
Le altre forme di espropriazione forzata, invece, consentono la soddisfazione del credito pignoratizio, in genere, attraverso la vendita del bene pignorato, al prezzo di stima, e, quindi, attraverso l’assegnazione al creditore del ricavato della liquidazione, oltre alle spese di procedura.